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  ottobre 2011                                          
                                               
 

Non ti lasciare convincere

che nessun altro può scegliere

quello che è meglio per te.

La vita è tua!

(Vasco Rossi, Prendi la strada, da Vivere o niente, 2011).

Il disegno di legge sul testamento biologico.

di Bettina D'Agostino

 

 

 

 

Il testamento biologico è un documento in cui la persona lascia scritte le disposizioni anticipate circa le terapie da seguire o non seguire, o indica un terzo che decida al proprio posto nel caso in cui perda la competenza, cioè non sia più capace di intendere e volere. Come si può ben comprendere, la ragion d’essere del biotestamento è l’affermazione del principio di autonomia che sancisce il diritto della persona di decidere in merito ai trattamenti medici e quindi anche di rifiutarli, se non corrispondono ai propri valori. La Camera ha approvato il 12 luglio 2011 il disegno di legge sul testamento biologico. Il testo è passato, a scrutinio segreto, con 278 sì, 205 no e 7 astenuti. Passa, in particolare, il nucleo fondamentale del provvedimento, l’articolo 3, con 274 voti favorevoli, 225 contrari e 6 astenuti.

 

Prima di intavolare la discussione sulla eticità del testamento biologico, sembra doveroso riportare i punti salienti della legge, che per il varo definitivo dovrà tornare al Senato. Sono essenzialmente due: le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti per i medici ed escludono la possibilità di sospendere nutrizione e idratazione, salvo in casi terminali. Inoltre, sono applicabili solo se il paziente ha un'accertata assenza di attività cerebrale. Il testo si compone di otto articoli, inizialmente erano nove, ma l'ottavo è stato soppresso da un emendamento del PDL  su "autorizzazione giudiziaria", che in caso di controversie tra medico curante e familiari del paziente, e in assenza di un fiduciario, sosteneva che fosse necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare per i trattamenti sanitari. Con la soppressione del collegio medico chiamato a dare un parere in caso di tali controversie, inoltre, viene rafforzato il ruolo del medico curante.

 

Il primo riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nelle modalità di legge, e vieta esplicitamente ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute e all'alleviamento della sofferenza. Il secondo articolo riguarda il cosiddetto consenso informato "salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole".

 

L'articolo tre rappresenta il nodo centrale della legge, definendo i limiti e le modalità delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), nelle quali il dichiarante esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici “purchè in conformità a quanto prescritto dalla presente legge". La legge prevede in sostanza che il paziente possa dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere, ma non escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto. In ogni caso il testo ribadisce che alimentazione e idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo, e “non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. Altra modifica apportata dalla legge, tra le polemiche dell'opposizione, la riduzione di fatto della "platea": l'applicazione dei biotestamento scatta solo per chi è nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano. 

 

Il quarto articolo stabilisce che le DAT hanno valore per 5 anni e sono rinnovabili.


Il quinto articolo prevede che entro 2 mesi dal varo della legge vengano istituite dal ministero della Salute delle linee guida in base alle quali le regioni si conformino per assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.

 

Il sesto articolo fissa la figura del fiduciario nominato dal dichiarante, "l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico". Se un paziente non dovesse nominare un fiduciario, che si badi bene può essere sostituito in qualsiasi momento e, se nominato, è l'unico legalmente autorizzato a interagire con il medico sulla DAT, i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari nell'ordine previsto dal codice civile.

 

Il settimo sancisce che il biotestamento (DAT) non sarà vincolante per il medico, infatti si legge nel testo "gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno".

 

Infine, l'articolo 8 istituisce il registro delle DAT nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, di cui il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero della Salute.  

continua…..

 

 

 

 

immagine tratta da ilgiornale.it